1 Novembre 2024

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    Da oggi nuova patente nautica D1 ma si attende il decreto di attuazione

    Nasce oggi ufficialmente la nuova patente nautica D1, vale a dire la patente nautica per coloro che hanno compiuto 16 anni e non sono ancora maggiorenni.

    Sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 21.09.2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.133 del 17.09.2024 contenente Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

    L’entrata in vigore era prevista dopo trenta giorni e quindi proprio oggi, 21 ottobre 2024, sebbene si attendano ancora alcuni decreti attuativi.

    Numerose le novità tra cui quella che ha riscosso la maggiore curiosità: la nuova patente D1, vale a dire la patente per coloro che hanno compiuto 16 anni e non sono ancora maggiorenni, patente che qualcuno ha anche definito, la patente per le moto d’acqua.

    Il nuovo articolo 27-bis del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto – Decreto 29 luglio 2008, n.146, prevede:

    “Art. 27-bis (Patenti nautiche di categoria D).

    1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:

    a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d’acqua, se di tipo D1;

    b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.

    2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all’allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L’abilitazione é limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa.

    3. A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.

    4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, é limitata al comando di natanti da diporto e moto d’acqua.

    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:

    a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;

    b) l’oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;

    c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;

    d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;

    e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;

    f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.”.

    Un ruolo importante avranno certamente le scuole nautiche come risulta dal nuovo articolo 29-bis di cui pubblichiamo uno stralcio:

    “Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1).

    1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, é conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.

    2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all’articolo 49-septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 49-octies del codice.

    3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, é conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l’UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.

    ….”

    Si prevede, altresì, che coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all’articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.

    Il testo del Decreto n.133/2024 è disponibile al seguente LINK.

    Il testo del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, Decreto n.146/2008 è disponibile al seguente LINK.

    Vi aggiorneremo sulla pubblicazione degli ulteriori decreti attuativi.

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