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    Aspetti legali dei relitti marini: il ritrovamento di un relitto

    Il ritrovamento di un relitto rappresenta un momento di grande emozione per il subacqueo che, però, deve tenere a mente una serie di obblighi di legge.

    I relitti marini sono definiti come rottami di mezzi, cose e strumenti perduti, spesso residui di naufragi, inidonei alla navigazione marittima; analizziamo alcuni aspetti legali dei relitti marini.

    Vi sono una serie di norme che disciplinano la tematica dei relitti marini ma le più importanti sono le seguenti:

    • Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327;
    • Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, conclusa a Parigi il 2 novembre 2001.

    Il Codice della navigazione affronta, al suo interno, sia la tematica del recupero che quella del ritrovamento di relitti in mare.

    La Convenzione UNESCO, richiamata anche dall’articolo 94 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), protegge i relitti che si trovano sott’acqua da almeno cento anni attraverso una serie di regole che tutti i soggetti firmatari della Convenzione devono rispettare con l’obiettivo comune di proteggere il patrimonio culturale subacqueo.

    Il ritrovamento di un relitto

    Il Codice della navigazione disciplina questa tematica agli articoli 510 e 511 mentre il successivo articolo 512 disciplina i “cetacei arenati”.

    Secondo l’articolo 510 del codice della navigazione, 

    “chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall’approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all’autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all’autorità predetta”.

    Il ritrovamento di un relitto è quindi il rinvenimento fortuito di cose rimaste in mare.

    La legge prevede che il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, abbia diritto al rimborso delle spese e a un premio di diversa entità a seconda del fatto che il ritrovamento sia avvenuto in mare o nel demanio marittimo.

    L’Autorità marittima cui fa riferimento l’articolo è costituita dall’insieme di uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto. L’Autorità marittima è stata istituita dalla legge 28 gennaio 1994, n.84.

    La rigorosa disciplina sopra accennata e l’intervento dell’autorità marittima fanno immediatamente comprendere come non sia possibile asportare oggetti dal fondo del mare e dai relitti

    Curiosità: all’interno della definizione dei possibili ritrovamenti, il codice della navigazione comprende anche i cetacei arenati.

    Anche i cetacei arenati sul litorale (art.512 codice della navigazione) appartengono allo Stato e il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all’autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio commisurato al valore del cetaceo.

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