Cosa intendiamo esattamente per nautica da diporto e unità da diporto? Scopriamolo insieme.
Per rispondere alla domanda dobbiamo innanzitutto dire che le principali norme sulla nautica da diporto sono contenute nel D.Lgs. 171/2005, meglio conosciuto come “Codice della nautica da diporto” (anche abbreviato in CND) che contiene le definizioni o i riferimenti utili a cominciare dalle definizioni di base dei concetti di nautica da diporto e unità da diporto.
Nautica da diporto
L’articolo 1 del Codice della nautica da diporto, al comma 2, definisce la nautica da diporto come segue:
“la navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”.
La nautica da diporto, pertanto, comprende anche alcune attività esercitate a scopo commerciale in un’estensione molto ampia del termine “diporto” che racchiude non soltanto lo svago effettuato in proprio ma anche quello praticato utilizzando mezzi altrui previo pagamento di un corrispettivo (sulle varie forme giuridiche di messa a disposizione di un’imbarcazione verso terzi torneremo più avanti).
Storicamente, la nautica da diporto era disciplinata all’interno del Codice della navigazione (articoli 213-218 del R.D. n.327/1942) ma ha poi trovato un’autonoma collocazione nel citato Codice della nautica da diporto.
Unità da diporto
La nautica da diporto si pratica attraverso le unità da diporto che l’articolo 3 del Codice della nautica definisce come “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”.
In passato le norme distinguevano le unità anche in relazione al mezzo di propulsione: tale distinzione oggi permane esclusivamente sul piano commerciale e tecnico ma non determina un diverso trattamento giuridico.
Una sottocategoria delle unità da diporto sono le unità utilizzate a fini commerciali.
Esse comprendono innanzitutto le unità utilizzate:
- in contratti di locazione e di noleggio;
- per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- per assistenza all’ormeggio di altre unità da diporto nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- per l’attività di assistenza e di traino delle unità da diporto;
- nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
Inoltre, appartengono a questa categoria anche i cc.dd. “Super Yacht”, disciplinati dall’articolo 3 della legge n.172/2003, e consistenti in unità in navigazione internazionale adibite esclusivamente a noleggio per finalità turistiche e iscritte in uno speciale Registro internazionale.
Classificazione in base alla lunghezza o alla stazza
L’articolo 3 del Codice della nautica effettua anche una classificazione tra le unità in base alla lunghezza, alla stazza o alla tipologia di controllo e quindi:
- navi da diporto;
- imbarcazioni da diporto;
- natanti da diporto;
- moto d’acqua.
A queste si aggiunge la più recente categoria delle unità a controllo remoto.
In dettaglio:
1. le navi da diporto si dividono in:
- navi da diporto maggiore, unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza superiore alle 500 gross tonnage (GT) ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda (TSL);
- navi da diporto minore, unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità da diporto minore storica;
- navi da diporto minore storica, unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
2. le imbarcazioni da diporto sono unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24;
3. i natanti da diporto sono unità di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, con esclusione delle moto d’acqua;
4. le moto d’acqua sono unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizzano un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionate da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
5. Da ultimo, le unità da diporto a controllo remoto sono unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.