La normativa in materia di nautica da diporto definisce le nozioni di porto turistico e punti di ormeggio oltre che quella, intermedia, di approdo turistico.
La disposizione di riferimento è il D.P.R. n.509/1997, concernete “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”.
Il Regolamento individua il porto turistico, riapprodo turistico e i punti di ormeggio quali strutture dedicate alla nautica da diporto.
In particolare:
- porto turistico è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
- l’approdo turistico, è la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
- i punti d’ormeggio, sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Nei prossimi articoli analizzeremo distintamente, anche alla luce delle pronunce del giudice amministrativo, gli istituti di porto turistico approdo turistico e punti di ormeggio.