La aree marine protette appartengono alle aree naturali protette cioè quei territori sottoposti a un particolare regime di tutela e di gestione finalizzato a perseguire specifiche finalità di conservazione e difesa.
Sono costituite da ambienti marini, acque, fondali e tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere nonché per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
Possono anche essere costituite da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale.
Le aree marine protette sono intese sia sulla base della definizione del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, sia sulla base di quanto previsto ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Le aree marine protette sono individuate secondo una disciplina contenuta nella citata legge 31 dicembre 1982, n. 979 nonché nella legge 6 dicembre 1991, n.394.
La legge 394/1991 ha individuato n.32 cosiddette “aree marine di reperimento” vale a dire aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine (cui se n’è aggiunta una dal 1° gennaio 2021).
Esse si sommano alle 20 “riserve marine” già individuate dalla legge 979/1982.
Complessivamente si tratta dei seguenti 53 siti dei quali (al 2024) soltanto 29 sono stati istituiti e a cui si sommano anche due Parchi sommersi e il Santuario dei Cetacei.
L’area marina protetta si estende fino a ricomprendere i relativi territori costieri del demanio marittimo.
Essa è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica.
Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area.
In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l’asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
Le aree marine protette sono divise al loro interno in tre zone denominate A, B e C.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al seguente link.
L’elenco delle aree marine protette è disponibile al seguente link: ELENCO AREE MARINE PROTETTE