Recensiamo il disegno di legge sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche in corso di discussione presso la Camera dei Deputati
La Blue Economy e la subacquea
Se guardiamo ai numeri, l’Italia è già una superpotenza del mare. La Blue Economy nel nostro Paese vale circa 217 miliardi di euro (l’11% del PIL) e la sola filiera industriale della subacquea è cresciuta del 65% negli ultimi tre anni. Eppure, fino ad oggi, questo gigante economico ha camminato su gambe d’argilla dal punto di vista normativo.
Mentre nasce il Polo Nazionale della dimensione Subacquea puntando a un mercato “underwater” miliardario entro il 2030, la base operativa – ovvero i professionisti che lavorano sott’acqua – è rimasta ferma a regole di decenni fa. La Proposta di Legge C. 1161, attualmente in esame, arriva proprio per colmare questo gap tra l’eccellenza industriale italiana e l’anarchia legislativa.

L’Evoluzione del Settore
Per capire l’urgenza di questa norma, basta osservare come è cambiato il mondo sommerso, settore che ha vissuto una metamorfosi radicale.
Se negli anni ’80 e ’90 la subacquea era una disciplina quasi “militare”, riservata a pochi e con corsi lunghissimi, oggi siamo nell’era della tecnologia accessibile e del turismo di massa.
L’avvento delle didattiche internazionali e l’evoluzione delle attrezzature hanno reso il mare accessibile a milioni di appassionati.
Tuttavia, questa esplosione ha creato un paradosso tutto italiano:
- Eccellenza manifatturiera: Produciamo le migliori attrezzature al mondo.
- Vuoto professionale: I nostri operatori (lavoratori industriali e istruttori) faticano a vedere riconosciute le loro qualifiche all’estero, e le nostre aziende spesso devono “importare” standard stranieri per lavorare, con costi enormi e perdita di competitività.

La proposta di legge
La proposta di legge A.C. 1161 nasce con un intento chiaro: colmare un vuoto normativo che rende l’Italia un’eccezione nel panorama europeo, disciplinando organicamente un settore finora regolato in modo frammentario.
Il testo mira a tutelare la sicurezza degli operatori e a garantire la libera concorrenza, uniformando i requisiti per l’accesso alle professioni del “mondo sommerso”.
Di seguito analizziamo i pilastri del provvedimento, distinguendo tra gli obblighi per il settore industriale e le nuove regole per quello turistico-ricreativo.
I Punti Cardine della Normativa
Il disegno di legge si fonda su alcuni elementi strutturali che ne definiscono la portata innovativa:
- Quadro Normativo Unico: Viene superata la frammentazione attuale, introducendo una distinzione netta tra “lavori subacquei e iperbarici” e “servizi subacquei ricreativi”.
- Registro Professionale Obbligatorio: L’iscrizione diventa condizione necessaria per operare legalmente in Italia e in UE.
- Standard di Sicurezza Certificati: Richiamo esplicito alle norme UNI e ISO come requisiti di legge.
Il Comparto Tecnico-Industriale: Nuove Figure e Obblighi
Il Capo II del DDL ridisegna il profilo del lavoratore subacqueo, introducendo qualifiche formali e requisiti stringenti per le imprese.
Due nuove figure specifiche
La legge istituisce due qualifiche specifiche, vietando lo svolgimento di mansioni diverse da quelle corrispondenti al proprio livello:
- Operatore Tecnico Subacqueo (OTS): Suddiviso in operatore di basso fondale (fino a 50 metri) e operatore di alto fondale (oltre i 50 metri).
- Operatore Tecnico Iperbarico (OTI): Tecnico specializzato nella manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione, figura chiave per la sicurezza degli OTS.
Il Registro e il Libretto Personale
Viene istituito il Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali9. Ogni operatore dovrà inoltre possedere un Libretto Personale, vidimato dal compartimento marittimo, dove annotare qualifiche, idoneità medica annuale, singole immersioni effettuate e infortuni. Il libretto deve essere esibito a ogni controllo delle autorità.
Requisiti per le Imprese
Le aziende devono adottare un sistema di gestione della sicurezza e della qualità, stipulare polizze assicurative RC specifiche e seguire le procedure operative della norma UNI 11366.

Il Settore Turistico-Ricreativo: Qualità e Certificazioni
Il Capo III regola i servizi turistici, imponendo un innalzamento degli standard qualitativi per proteggere l’utente finale.
Guide e Istruttori
Per esercitare come Istruttore o Guida Subacquea è necessario possedere brevetti rilasciati da organizzazioni didattiche certificate, copertura assicurativa RC (anche cumulativa tramite il centro diving) e certificato medico annuale.
Centri di Immersione (Diving Center)
Possono fregiarsi di questo titolo solo le imprese o organizzazioni no-profit iscritte alla CCIAA (o con atto costitutivo registrato), dotate di sede teorica, attrezzature conformi UE e presidi di primo soccorso.
Standard ISO
Le organizzazioni didattiche devono possedere le certificazioni ISO 24801 e ISO 24802. In mancanza, è concesso un periodo di adeguamento di due anni, pena la sospensione dell’attività.
Sicurezza e Sanzioni
L’aspetto più critico per le aziende è l’inasprimento del regime sanzionatorio, che introduce fattispecie penali.
- Lavoro irregolare: Chi svolge attività professionale senza iscrizione al Registro è punito con l’arresto da tre a sei mesi e ammenda da 4.000 a 10.000 euro.
- Responsabilità del Datore di Lavoro: Il titolare che impiega personale irregolare decade dal diritto di effettuare i lavori e subisce un’ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore. In caso di recidiva, l’ammenda sale fino a 25.000 euro.
- Mancata vidimazione: Operare senza il libretto regolarmente vidimato comporta l’arresto fino a tre mesi.
Il Comitato Tecnico
Per garantire che la normativa resti al passo con l’evoluzione tecnologica, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche.
Composto da rappresentanti dei ministeri, dell’INAIL e delle parti sociali, avrà il compito di proporre l’aggiornamento delle norme tecniche su procedure operative, attrezzature e medicina subacquea.

